L'EBETE. Sentendo quell'anima tormentata e psicolabile intervenire, un giudice, non poté fare a meno di intervenire dicendo:"Secondo la scuola classica come giudici che osservano i fenomeni di colpevoli in stato di infermità mentale, ci si deve basare sulla concezione di scelta razionale del reato, legata a determinate situazioni e ad una valutazione di costi/benefici dell'atto criminale:di conseguenza non erano condannabili soggetti non in grado di compiere scelte razionali, approccio fra l'altro recepito dalla normativa esposta da Cesare Beccaria. Ma ora come proposta in bozza vorrei proporre al dottor Zamparetti Marco in rappresentanza il concetto di realtà come "cosalità" e quella come "effettività" del reato per il principio psicoanalitico per cui la realtà del malato psichico gli impone un principio di piacere ed una gratificazione per via più breve, quella fantasmatica, che consente il rinvio della medesima in rapporto alle esigenze dettate dall'ambiente esterno oppure a quello interiore deviato. Quindi da questo si potrebbe determinare il ricovero in REMS oppure, invece quello in SPDC iniziale per precisare meglio come prevedeva Freud i principi dell'accadere psichico per cui il principio di piacere si dovrebbe evolvere gradualmente e parzialmente in principio di realtà in seguito alla frustrazione del lattante, che protratta nel tempo, non riesce mai a conseguire il suo pieno soddisfacimento se non per via esclusivamente allucinatoria; e questa evoluzione attualmente molto presente è resa possibile dalla comparsa del pensiero cosciente ritardato (inteso come capacità di discriminare fra il reale e l'irreale) e delle sue funzioni ausiliarie quali l'attenzione, la memoria e l'elaborazione. In tale atto si tende ad attribuire un indice di IMPATTO con la realtà da parte del reo e specie di quelli che confessano il reato poiché questo è stato definito come un principale effetto strutturante preesistente che è diverso a seconda della natura delle pulsioni e delle loro intensità percepite dove la realtà allucinatoria potrebbe prendere facilmente ed irreversibilmente il posto dell'esperienza concreta come per esempio in oggetti erotici quali il seno o parti fisiologiche del corpo che il soggetto riconosce come oggetti capaci di soddisfarlo e di cui non può fare a meno e con i quali ha un legame smodato e ossessivo al punto di vederli come unica fonte di piacere, una specie di feticcio del proprio valore, un emblema della propria personalità. E' molto faticoso tale procedimento perché richiede una buona osservazione e molta preparazione per riuscire a trovare nuove soluzioni di cura come l'affidamento a tutore legale e congiuntamente a quello dei servizi psichiatrici posti sul territorio là dove la legge Zanardelli introduceva 3 scelte possibili per il Tribunale senza stabilire la necessità di tutela legale soprattutto ad effetto costi/benefici e specie qualora si fosse desunta la pericolosità del reo, dove l'affidamento in custodia è spesso carente per quanto riguarda il pagamento di danni a vittime di reato. Il codice Rocco, poi non poneva la giusta evoluzione della scuola positiva della posizione determinista del reato come comportamento inserito in un contesto sociale e da questo condizionato secondo il principio di causalità che non riusciva bene a comprendere le cause biologiche come quelli dell'infermità dovuta ad atrofie o carenze ormonali gravi per cui se non curato dovutamente il soggetto può diventare folle e delinquente. Così, il termine schizofrenia fu usato impropriamente per decenni e quindi i folli rei venivano internati senza stabilire come mai si erano ridotti in quello stato se non per supposizioni di rabbia repressa oppure di nascoste tare famigliari che venivano taciute per la vergogna o per non incorrere in internamente brutalizzanti. In questo modo non si riusciva mai a stabilire chiaramente a chi toccasse pagare sia le spese legali e sia quelle di tutela e cura, quando invece il peggiore impatto sociale era proprio quello dell'accollamento di spese sia da parte della macchina giuridica che da parte delle istituzioni che non avevano saputo prevenire e curare per tempo le problematiche mentali, ed invece in tale modo si delinea nel principio tutoriale una collaborazione concreta ed equilibrata fra giustizia e servizio psichiatrico in modo che vi sia una minima certezza che i danni vengano ripagati specie a livello simbolico sociale chiarendo che le spese saranno a danno dei delinquenti o loro famigliari qualora si ravvisasse che non si fossero dovutamente presi cura dei rei e che li avessero trascurati nella loro necessità di presa in carico da parte dei servizi sociali. Questa sarebbe la novità: fare valere un servizio della giustizia tutoriale specie per la prevenzione dei reati di omicidio femminile e delle violenze di genere."
IL GERARCA - Guardandosi intorno alla stanza dove si era rinchiuso per ripassare la sua parte attoriale politologica, si rivedeva in quel pubblico elettore. Dapprima c'era quel bambino timido sognante che rimaneva come estasiato da raggi radiosi di un utopia, poi c'era l'adolescente che si doveva confrontare con il disincanto della sfida dell'esperienza quotidiana ed infine c'era l'adulto che aveva a che fare con la complessità e la problematicità ed il relativo carico di cifre demoniache di nome azzardo, avventura, scacco, sconfitta e naufragio. Egli, per tale motivo, avrebbe tanto voluto attuare il compito di porsi a livello critico nell'argomentazione deduttiva, ponendosi un itinerario popolato di sintesi delle normative in cui era difficilissimo e alquanto complicato orientarsi per poter raggiungere dei risultati quanto meno decenti. Tuttavia, a livello organizzativo era molto complesso costruire forme di conciliazione/integrazione delle forme antinomic...
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