LA LEGISLATRICE. "Figli miei, vi scrivo dopo aver riflettuto in seguito ad un malore che mi ha colpita accasciandomi a terra e facendo spaventare tutti voi ed anche me riguardo alla resistenza che posso avere d'ora in avanti. Vorrei lasciarvi una traccia del mio lavoro perché voi la possiate portare avanti in quanto è tutto ciò che ho di più prezioso al mondo e che supera di gran lunga tutte le ricchezze materiali che potrei lasciarvi in eredità. E' difficile calcolare il senso dei piaceri ed il maggior principio di utilità che debba avere la legge che intende conseguire il risultato di poter affermare e realizzare la felicità di ciascuno e la maggiore soddisfazione di tutti coloro a cui viene indirizzata. Ciò che deve fare un legislatore e chi tutela la legge morale è occuparsi delle azioni umane in generale, distinguendole tra moventi ed intenzioni da cui si classificano poi i diversi tipi di pene e di reati ed i rapporti fra etica privata e pubblica. Il raggiungimento di tali obiettivi costituisce il criterio fra giusto ed ingiusto che rende possibile ai giudici poter usufruire di alcuni tipi di argomentazione come quella della dimostrazione di alcune etiche al di fuori di regole e leggi siano inaccettabili, in quanto o si riducono più che altro a forme ascetiche che preferiscono il dolore come espressione della purificazione dai peccati e dagli errori, oppure assolutizzano i sentimenti che sono solo impressioni personali che non subiscono criteri generali. L'edonismo psicologico del senso del piacere e del dolore, che governano la condotta umana in un certo senso sono misurabili attraverso una scala di misurazione che fissa degli indici di intensità, durata, certezza, incertezza, vicinanza, lontananza, fecondità, purezza o estensione anche se tali indici, comunque, non possono fornire misurazioni assolute ed oggettive, ma possono permettere di costruire una scienza morale, le cui analisi sono sufficienti alla legislatrice per compiere scelte basate sulla logica di criteri razionali. I moventi non sono altro che desideri e aspettative di soddisfazione e di piacere ed anche di dolore e sofferenza che determina l'agire; le intenzioni, invece, si riferiscono alle conseguenze delle azioni compiute. I moventi inizialmente sono neutri, ma poi nel tempo possono tradursi in delitti e pene, mentre sanzionabili sono solo le azioni effettive. Le sanzioni sono di 4 tipi: quella fisica della prigionia, quella politica o legale di punizioni attribuite dai giudici in base ai referti medico legali e quindi alla gravità dei delitti e delle pene, quella morale dell'influenza e della manipolazione esercitata dal carnefice sulle vittime ed anche quella del condizionamento dell'opinione altrui che in proposta potrebbe essere usata meglio come mezzo di sanzione legale, quella religiosa limitata alla vita presente e alla considerazione della felicità generale. In base a questi presupposti si classificano i delitti e le pene per attuazione di un principio di proporzionalità, che oltre a fondarsi su un valido principio di utilità, tiene conto del conseguimento principale della massima sicurezza dei cittadini per cui la pena di morte risulta barbara ed inefficace. Bisogna però fissare dei criteri sanzionatori considerando che da questi derivano delle condizioni di vita "artificiali" per la ricerca della felicità conciliando l'interesse personale con quello comunitario. La riforma della giustizia comunque continua e voi figli miei dovete promettermi che farete in modo di mandare avanti il discorso alle nuove generazioni. NOI ci siamo in questo arduo cammino che rafforza la giustizia. 

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